Art. 57.
(Classifica di segretezza irregolare
o arbitraria).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi stessi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.